Fonte immagine: www.umbria24.it
La prima sezione della Corte di cassazione ha statuito che, disposto il sequestro preventivo ai sensi dell’art. 322-bis c.p.p., istituto la cui finalità è lo spossessamento del bene nella disponibilità del soggetto responsabile di uno dei reati indicati nella specifica disposizione di legge, costituisce violazione di legge la successiva autorizzazione all’utilizzo del bene sequestrato, poiché un tale provvedimento snaturerebbe la natura stessa dell’istituto in esame.