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La Cassazione è tornata sulla tematica del sequestro preventivo finalizzato alla confisca recentemente trattato dalla pronuncia delle Sezioni unite "Gubert" (per un commento a prima lettura sull'ordinanza di remissione, v. C. SANTORIELLO; con riferimento all'informazione provvisoria della decisione della massima composizione, v. M.T. TRAPASSO; infine, con riguardo alle motivazioni delle Sezioni unite, cfr. la nota di F. VITALE, Le Sezioni unite sulla confisca per equivalente. Reati tributari e 231: una questione ancora irrisolta).
In questa occasione, proposta impugnazione da parte del p.m., la Cassazione ha rigettato il ricorso confermando l'impronta data dal G.i.p., il quale aveva affermato che «la natura di sanzione penale della confisca per equivalente ne impedisce l'applicabilità a soggetto diverso dall'autore del reato, non essendo a tal fine sufficiente il rapporto di immedesimazione organica del legale rappresentante con l'ente concretamente beneficiario delle sue condotte e non essendo, peraltro, espressamente consentita la confisca per equivalente, a danno dell'ente, al di fuori dei casi previsti dagli artt. 24 e segg., D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (art. 19 d.lgs. cit.)». Il sequestro (e dunque la confisca) dei beni della società legalmente rappresentata dall'autore del reato sarebbe possibile solo in caso di accertata disponibilità da parte di quest'ultimo dei beni in questione, anche nella sua veste di legale rappresentante.