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È da escludersi non solo la possibilità che il giudice applichi ex officio una misura cautelare, personale o reale, in mancanza di una domanda del pubblico ministero, ma anche che egli adotti una misura, non già meno severa, bensì in peius, più grave di quella richiesta.
Ove il sequestro disposto in funzione di confisca per equivalente concerna beni di terzi estranei, devono essere illustrate le ragioni per cui tali beni debbano considerarsi profitto del reato e, dunque, aggredibili con una misura cautelare reale ai sensi degli artt. 19 e 53 d.lgs. n. 231 del 2001.