Il Giudice ha ribadito che l’applicazione della misura cautelare postula, come indefettibile presupposto, una specifica domanda del pubblico ministero. Conseguendone che la motivazione del provvedimento decisorio deve risultare congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione ed ancora, che la motivazione debba essere adeguata in modo più efficace e più consono allo scopo legittimamente perseguito dal P. M.
Inoltre, il Tribunale di Pisa afferma che la misura cautelare del sequestro preventivo ai fini della confisca trovi fondamento, con riguardo alla fattispecie di autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c. p.), nell’art. 648 quater c. p. e, rispetto alla fattispecie di ricettazione (art. 648 c. p.), nell’art. 240 c. p., nella parte in cui prevede la misura della confisca per i beni che siano prodotto o profitto del reato
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