Sequestro preventivo - Tribunale di San Marino, 15 luglio 2021, L., con osservazioni di G. Gaeta

Giustizia

Per il sequestro preventivo del saldo attivo sul conto corrente funzionale alla confisca dell’art. 58-ter, co. 2, c.p.p., non si può prescindere dall’accertamento del nesso di derivazione causale dal reato e senza che abbia rilievo la natura del denaro come bene fungibile, visto che l’oggetto dell’ablazione è l’accrescimento complessivo del patrimonio. Di conseguenza la confisca di valore, e il relativo sequestro, possono intervenire solo in via sussidiaria, quando non sia possibile la confisca diretta per l’impossibilità di ricostruire il nesso.
Sul piano del periculum in mora il giudice, pur essendo doverosa l’ablazione secondo la lettera della disposizione, non è esonerato dall’obbligo di illustrare adeguatamente le ragioni del concreto e attuale pericolo di dispersione dei beni.