La Corte di cassazione enuncia il principio di diritto secondo il quale "la restituzione, anche parziale, di beni già sottoposti a sequestro e a confisca di primo grado, lì dove sia disposta a seguito di accoglimento della impugnazione ordinaria proposta dalla parte privata, va disposta ed eseguita in rapporto alla consistenza attuale dei beni medesimi, detratte esclusivamente le spese di gestione, diverse da quelle relative al pagamento dei compensi al soggetto nominato amministratore giudiziario (da qualificarsi, queste ultime, quali spese giudiziali)".
La tutela dei diritti patrimoniali della parte privata, in caso di contestazioni relative alle modalità gestionali poste in essere dall'amministratore nel periodo di vigenza del provvedimento di sequestro, possono estendersi a profili risarcitori attraverso l'azione di responsabilità esperibile non già in sede di approvazione del rendiconto medesimo innanzi al giudice della prevenzione (limitata ai profili di completezza e regolarità contabile), ma in sede di giurisdizione civile.