Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Sequestro preventivo/Ricorso in cassazione - Cass., Sez. VI, 25 settembre 2015 (c.c. 15 settembre 2015), Maresca e altro

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Fonte immagine: www.cortedicassazione.it


Segnaliamo a tutti i lettori la questione rimessa dalla sesta Sezione penale della Suprema Corte all’attenzione delle Sezioni unite sul tema del ricorso per cassazione avverso le ordinanze che abbiano deliberato in materia di sequestro preventivo e che sarà discussa il 17 dicembre 2015.


Nel caso di specie, al ricorso degli imputati, si aggiunge la richiesta del Procuratore Generale di fissazione dell’udienza camerale partecipata, ai sensi dell’art. 127 c.p.p., in luogo del procedimento camerale non partecipato, ex art. 611 c.p.p. A base della sua richiesta, il Procuratore Generale pone il risalente insegnamento delle Sezioni unite (Sez. un., 26 aprile 1990, Serio, e 22 febbraio 1993, Lucchetta) secondo cui anche i ricorsi a norma dell’art. 325 c.p.p. vanno trattati con il rito camerale partecipato, il quale sarebbe legittimato dal richiamo che la norma opera ai co. 3 e 4 dell’art. 311. Inoltre, il mancato richiamo al co. 5 dell’art. 311 è da considerarsi irrilevante, giacché risulterebbe sufficiente la previsione, nel richiamato co. 4, della possibilità di presentare motivi nuovi “prima della discussione”. Sarebbe, infatti, proprio il termine “discussione” che, a parere delle Sezioni unite, delineerebbe un modulo procedimentale incompatibile con quello dell’art. 611 c.p.p.


Nonostante il consolidato orientamento (Sez. un., 3 settembre 2014, Burba; Sez. un., 4 marzo 2009, Manesi) che ammette udienza camerale solo in presenza di esplicita deroga, il Collegio ha preferito rimettere alle Sezioni unite la questione onde evitare incertezze applicative che potrebbero seguire ad una formale deliberazione in senso opposto all’indirizzo prevalente.