Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Sequestro preventivo/Testata giornalistica online - Cass., Sez. un., 17 luglio 2015 (ud. 29 gennaio 2015), Fazzo e altro, con osservazioni a prima lettura di E. Avella

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Fonte immagine: www.cortedicassazione.it


Con la pronuncia in segnalazione le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito alcune questioni spinose inerenti alla tematica relativa al sequestro, e conseguente oscuramento, di testate giornalistiche online e pagine web.


La Corte, investita del ricorso dalla prima Sezione penale, è stata sollecitata in ordine a due questioni: la prima, di carattere generale, concernente la possibilità di disporre il sequestro preventivo di risorse telematiche, posto che la cautela si risolverebbe nell’imposizione all’indagato o a terzi di un facere consistente nel porre in essere operazioni tecniche idonee ad oscurare o rendere inaccessibile un sito o pagina web; la seconda, conseguente alla prima, relativa all’ammissibilità del sequestro preventivo di pagina web o testata giornalistica telematica registrata.


Le Sezioni unite hanno ampiamente argomentato la loro decisione, annullando senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Monza. Dopo un excursus storico sul tema, nel quale la Corte ha richiamato anche la normativa internazionale di riferimento (l. 18 marzo 2008, n. 48, di ratifica delle Convenzione del Consiglio d’Europa fatta a Budapest il 23 novembre 2001 sul c.d. cybercrime - per un approfondimento, si rinvia al confronto di idee "Il sistema penale alla prova del cyber-spazio" pubblicato nel fascicolo a stampa n. 3 del 2013 -, e di adeguamento del nostro ordinamento, agli impegni assunti con tale convenzione), il Supremo Consesso ha richiamato l’art. 1 l. 8 febbraio 1948, n. 47, precisando che sono da richiamarsi “stampe” o “stampati”, “tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”.


In conclusione, le Sezioni unite hanno pronunciato ben due principi di diritto. Il primo relativo alla testata telematica che, risultando funzionalmente assimilabile a quella tradizionale, rientra nel concetto ampio di “stampa” e soggiace alla normativa di rango costituzionale e di livello ordinario che disciplina l’attività di informazione professionale diretta al pubblico; il secondo relativamente al giornale online che, al pari di quello cartaceo, non può essere oggetto di sequestro preventivo, eccettuati i casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non è compreso il reato di diffamazione a mezzo stampa.