Sentenza
Nota di V. Rossi, L’incompetenza funzionale e le tendenze conservatrici della Cassazione
L’esistenza di una delle cause di incompatibilità ex art. 34 c.p.p., allorché non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, né tempestivamente de-dotta con istanza di ricusazione, non solo non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non dà luogo alla nullità assoluta ed insanabile prevista dall’art. 178, co. 1, lett. a), c.p.p., ma non integra neppure una nullità relativa. Il giudice che ha emesso un provvedimento cautelare personale non è incom-patibile a provvedere in ordine alla richiesta di giudizio immediato nei con-fronti dello stesso imputato e per lo stesso fatto, dato che si tratta di valutazio-ne che non definisce né una fase del procedimento né un grado del giudizio.
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