Il Tribunale di Perugia ha rilevato che: "la truffa è un reato a doppio evento consumativo. E pertanto per potersi dire consumata è necessario che ricorrano entrambi gli eventi della disposizione richiamata ed, in particolare, sia quello di danno relativo alla persona, sia quello dell'ingiusto profitto relativo alla sfera giuridica del soggetto agente. In base a tale presupposto avvalorando un principio espresso dalla Suprema Corte di cassazione ha ritenuto il Giudice che nell'ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni ed il conseguente pagamento online ,il reato si consuma nel luogo ove avviene la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa". Sentenza
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