Le Sezioni unite alla questione se: con riferimento alle cosiddette "droghe leggere', la modifica del sistema tabellare realizzata per effetto del d.l. 20 marzo 2014, n. 36 convertito con modificazioni nella I. 16 maggio 2014, n. 79, imponga una nuova verifica circa la sussistenza dei presupposti di applicazione della circostanza aggravante dell'ingente quantità, oppure mantengano validità, per effetto dell'espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile di cui alla sentenza delle Sez. U., n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi.
Hanno risposto mantenendo validi i criteri di individuazione della soglia oltre la quale è configurabile l'aggravante della quantità ingente delle sostanze stupefacenti che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, rimane fissata in kg. 2 di principio attivo.
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