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In ogni caso in cui il giudice di appello abbia dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato o per intervenuta amnistia senza motivare in ordine alla responsabilità dell’imputato ai fini delle statuizioni civili, a seguito di ricorso per cassazione proposto dall’imputato, ritenuto fondato dalla corte di cassazione, deve essere disposto l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell’art. 622 c.p.p.