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Va rimessa alle Sezioni unite la seguente questione. Se sia rilevabile d’ufficio, nel giudizio di cassazione, l’illegalità della pena conseguente a dichiarazione d’incostituzionalità di norme attinenti al trattamento sanzionatorio, anche in caso di inammissibilità del ricorso.
Inoltre, va rimessa alle Sezioni unite la seguente questione. Se per i delitti previsti dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alle droghe c.d. leggere, la pena applicata con sentenza di patteggiamento sulla base della normativa dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale debba essere rideterminata anche nel caso in cui la stessa rientri nella nuova cornice edittale applicabile.
Da ciò si desume che la settima Sezione della Corte di cassazione mostra ancora un sussulto di ribellione alla gabbia dell’inammissibilità. Dopo avere effettuato alcuni annullamenti senza rinvio, stavolta salta la restituzione alla Sezione ordinaria e investe la Corte costituzionale. Dubbio pro futuro: dopo la decisione della consulta, soprattutto se favorevole, il procedimento tornerà alla settima? E nella verifica della rilevanza, la Corte costituzionale dovrebbe pretendere lo scioglimento in senso positivo del dubbio di inammissibilità?