Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Successione di leggi nel tempo/Misure cautelari/Termini di fase - Cass., Sez. un., 28 ottobre 2014 (c.c. 17 luglio 2014), Pinna

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La questione sottoposta all’attenzione della Corte di cassazione, riunita nella sua più autorevole composizione, scaturisce dagli effetti prodotti dalla recente sentenza costituzionale n. 32 del 2014 in materia cautelare.


Nel caso di specie, sulla scorta della reviviscenza del precedente trattamento sanzionatorio per i reati in materia di stupefacenti, la difesa invocava il superamento dei termini di durata massima della custodia cautelare e, di conseguenza, la perdita di efficacia della misura restrittiva in atto. Si tratta, quindi, di una questione concernente i rapporti tra lex mitior e custodia cautelare ed il Collegio esteso si è pronunciato negando la retroattività della nuova normativa in materia di stupefacenti qualora sia esaurita la fase cautelare.


Nello specifico, è stato affermato il principio secondo cui "in tema di custodia cautelare, la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, dichiarativa dell'incostituzionalità degli articoli 4-bis e 4-ter d.l. n. 272 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2006, concernente il trattamento sanzionatorio unificato per le droghe leggere e per le droghe pesanti, con la conseguente reviviscenza del trattamento sanzionatorio differenziato previsto dal d.P.R. n. 309 del 1990 per i reati aventi ad oggetto le droghe leggere e per quelli concernenti le droghe pesanti, non comporta la rideterminazione retroattiva, 'ora per allora' dei termini di durata massima per le precedenti fasi del procedimento, ormai esaurite prima della pubblicazione della sentenza stessa, attesa l'autonomia di ciascuna fase".