Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Successione di leggi/Riesame – Cass., Sez. un., 6 maggio 2016 (c.c. 31 marzo 2016), Capasso

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Fonte immagine: www.cortedicassazione.it


Con la sentenza che si segnala, pubblichiamo le motivazioni fornite dalla Suprema Corte di cassazione rispetto al quesito «se, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, debbono trovare applicazione, in forza del rinvio operato dall’art. 324, co. 7, c.p.p., le disposizione previste dai co. 9 e 10, dell’art. 309 c.p.p., nella formulazione originaria, ovvero se il rinvio sia da intendersi alle disposizioni contenute nei predetti commi dell’art. 309 del testo modificato dalla l. 16 aprile 2015, n. 47».


I principi di diritto stabiliti sono i seguenti:


«il rinvio dell’art. 324, co. 7, ai commi 9 e 9-bis dell’art. 309 c.p.p. comporta, per un verso, l’applicazione integrale della disposizione del co. 9 in quanto compatibile con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa»;


«il rinvio dell’art. 324, co. 7, al co. 10 dell’art. 309 c.p.p. deve intendersi invece riferito alla formulazione codicistica originaria di quest’ultima norma».