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In assenza di una specifica disposizione transitoria, nei procedimenti cautelari in corso al momento dell’entrata in vigore della L. 9 agosto 2013 n. 94, che ha innalzato il limite di pena previsto dall’art. 280, co. 2, c.p.p. da quattro a cinque anni, si determina la trasformazione di un profilo essenziale di legittimità della misura cautelare tale da produrre effetti favorevoli per il sottoposto ad essa sulla base del limite edittale non più vigente.