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La Corte d'Appello di Torino con la pronuncia evidenziata ha ritenuto che occorre "verificare se, in considerazione del tempo trascorso dalla commissione dei reati, si sia o meno compiuto il termine prescrizionale; operazione che richiede la preliminare individuazione della legge più favorevole applicabile. Nella specie, ai sensi dell'art. 2 cp e del secondo comma dell'art.10 L 5.12.2005 n.251, per determinare il tempo di prescrizione dei reati contestati all'imputata va applicata la disciplina attualmente in vigore, atteso che – ove si facesse applicazione della disciplina previgente – dovrebbe considerarsi che il reato oggettivamente più grave in quanto avente la pena edittale più alta (cioè, l'uso indebito di carte di credito - capo 2) si prescriverebbe soltanto al 15 gennaio 2017, non avendo su di esso alcuna incidenza la concessione delle attenuanti generiche equivalenti, in quanto il reato non è circostanziato.
Al contrario, ritenendo applicabile la disciplina previgente l'entrata in vigore della L 251/2005, si avrebbe l'intervenuta prescrizione (al 15 gennaio 2012) del reato sub 1) meno grave, trattandosi di reato circostanziato, come tale suscettibile di comparazione con le attenuanti generiche.
È fuori di dubbio infatti che il criterio ispiratore della disciplina dell'istituto è quello del favor rei, come è reso evidente dall'espresso richiamo all'art.2 del codice penale, contenuto nell’art.10 L 251/05.
Tale ispirazione di fondo deve guidare anche l'applicazione in concreto della normativa, pena antinomie insuperabili, già evidenziate (cfr. sulla materia: Cass. V 1/10/2009 n.48042).
Questa Corte, invero, non ritiene applicabili le due diverse leggi (quella previgente e la L 251/05 in vigore) nell’ambito di un medesimo processo, ostandovi la valutazione cumulativa del fatto-reato ed il medesimo contesto spazio-temporale di commissione, pur dovendosi dare atto che, diversamente opinando, il reato sub 1) sarebbe prescritto alla data del 15 gennaio 2012".