Il GIP ha stabilito che: "L'interpretazione proposta dalla Corte Edu appare generica nell'individuazione dei casi nei quali i dati di traffico telematico e telefonico possono essere acquisiti ("lotta contro le forme gravi di criminalità" o "prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica"), essendo evidente che tali aspetti non possono essere disciplinati da singole (e potenzialmente contrastanti) decisioni giurisprudenziali, dovendosi demandare al legislatore nazionale il compito di trasfondere i principi interpretativi delineati dalla Corte in una legge dello Stato che provveda ad individuare l'autorità competente a decidere". "Per tali ragioni - conclude quindi il gip - deve ritenersi che la sentenza della Corte Edu non possa trovare immediata e diretta applicazione nel procedimento in esame, con la conseguenza che, in attesa di un intervento del legislatore, deve ritenersi applicabile l'art. 132 d.lgs. 196/ 2003, dovendosi dare continuità all'orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi e prima richiamato".
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