Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Tempus regit actum - Cass., Sez. IV, 6 luglio 2015 (c.c. 2 luglio 2015), Casini

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La Sezione quarta della Suprema Corte ha ribadito un precedente orientamento, consolidando il principio secondo cui: in assenza di una disposizione transitoria, la misura cautelare in corso di
esecuzione (disposta prima dell'entrata in vigore della novella che, all'epoca, ebbe ad ampliare, modificando il co. 3 dell'art. 275, c.p.p., il catalogo dei reati per i quali vale la presunzione legale di adeguatezza della sola custodia carceraria) non può subire modifiche unicamente per effetto della nuova e più sfavorevole disposizione.
Le ragioni fondamentali di una tale condivisa impostazione riposano sul principio del tempus regit actum.