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Le Sezioni unite della suprema Corte di cassazione hanno rigettato il ricorso e enunciato il seguente principio di diritto: nel caso di sospensione dei termini di fase della custodia cautelare, disposta in base all'art. 304, co. 2, c.p.p., nell'ipotesi di dibattimento o di giudizio abbreviato particolarmente complesso relativo ai reati previsti dall'art. 407 co. 2 lett. a), il limite del doppio termine di fase (previsto dal co. 6 art. 304) non può essere ulteriormente superato in forza del n. 3-bis art. 303, co. 1, lett. b), il quale prevede un ulteriore aumento fino a sei mesi del termine di fase da imputarsi o alla fase precedente ovvero ai termini di cui alla lett. d) del medesimo articolo 303.