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Il delitto di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale previsto dall’art. 270-quater c.p., può configurarsi in forma tentata non costituendo ostacolo all’applicazione della generale previsione di cui all’art 56 c.p. la sua natura di reato di pericolo
Il termine “arruolamento” contenuto nell’art. 270-quater c.p. è equiparabile alla nozione di “ingaggio” intesa come “serio accordo” tra soggetto che propone il compimento in forma organizzata di più atti di violenza ovvero di sabotaggio con finalità di terrorismo e soggetto che agisce. È infatti il raggiungimento ad integrare il disvalore del fatto e a porsi come momento di raggiungimento dell’elevato pericolo cui è correlata la punibilità della fattispecie.