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Dopo l’archiviazione, non sussiste incompatibilità ad assumere l’ufficio di testimone, né trova applicazione la disciplina limitativa della capacità di testimoniare prevista dall’ artt. 197, co. 1, lett. a) e b), 197-bis e 210 c.p.p. La persona nei cui confronti è stato pronunciato provvedimento di archiviazione, indipendentemente dal fatto che si sia trattato di persona sottoposta a indagine per reato probatoriamente collegato o teleologicamente connesso, fosse anche persona offesa dal reato, va sentito come testimone comune.