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La nuova formulazione dell'art. 143, co. 3, c.p.p. – a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, in attuazione della Dir. 2010/64/UE sul diritto alla interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali – prevede la traduzione facoltativa – eventualmente su richiesta dell'imputato o del suo difensore, ma anche su iniziativa della stessa autorità procedente – di tutti quegli atti, o anche solo di una parte di essi, che siano ritenuti fondamentali ai fini della conoscenza degli elementi d’accusa. La selezione dei provvedimenti è rimessa all’apprezzamento del giudice, soggetto, peraltro, ad un preciso obbligo motivazionale in ordine alla necessità della traduzione, ove "ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico". L'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale del riesame non rientra in tale previsione, contenendo solo l’indicazione della data dell'udienza fissata per l'esame del gravame proposto dallo stesso indagato o dal suo difensore; ne discende che nessuna conseguenza sanzionatoria può essere prevista in caso di omessa traduzione nella lingua nota all’imputato.