La Corte di cassazione conferma l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui:
l'omessa trasmissione della traduzione in lingua italiana del mandato di arresto europeo non determina l'illegittimità per violazione del diritto di difesa dell'ordinanza di custodia cautelare, emessa successivamente alla convalida dell'arresto ai sensi degli artt. 9 e 13, comma secondo, della citata legge n.69/2005, in quanto è sufficiente che l'interessato sia stato informato, in una lingua a lui comprensibile, del mandato emesso nei suo confronti e del suo contenuto dall'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto.
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