La Corte di cassazione ha stabilito che: "Il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in I. 7 agosto 1992, n. 356) integra un'ipotesi di reato istantaneo con effetti permanenti, e si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa".
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