Trattamento penitenziario - Mag. Sorv. Udine, ord. 19 maggio 2016, L.

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In materia disciplinare, l’art. 38, co. 1, L. 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario) enuncia il principi di legalità e tassatività delle infrazioni disciplinari. Ne consegue che, qualora sia contestata al detenuto un’infrazione diversa da quella materialmente commessa, l’applicazione della relativa sanzione deve ritenersi illegittima e va annullata dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 69, lett. a) e 35-bis, ord. Penit.


In seguito alla depenalizzazione del reato di ingiuria (art. 594, c.p.) per effetto del d.lgs 15 gennaio 2016, n.7, deve ritenersi che non possa più rientrare nella previsione dell’art. 77, co. 1, n.21), d.p.r. n. 230/2000 (regolamento di esecuzione della legge di ordinamento penitenziario), che punisce in via disciplinare la commissione, da parte del detenuto, di "fatti previsti dalla legge come reato commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori", la condotta del detenuto che rivolga frasi offensive al proprio compagno di stanza.