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Corte ha osservato che, con la sentenza n.32 del 25 febbraio 2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittima costituzionalità degli art. 4-bis e 4-vicies ter d.l. 30 dicembre 2005 n. 272, come convertiti con modificazioni dall'articolo 1 I. 21 febbraio 2006 n. 49, così rimuovendo le modifiche da essi apportate agli articoli 73, 13 e 14 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309.Ritornano così applicabili, tra l'altro, i co. primo e quarto dell'articolo 73, come dettati prima del suddetto intervento normativo, e dunque recupera vigenza l'irrogazione di una pena più mite nei reati attinenti alle c.d. droghe leggere (da due a sei anni di reclusione, oltre a multa, anziché da sei a venti anni di reclusione, oltre a multa) e di una pena più severa per le c.d. droghe pesanti (la reclusione sale al rapporto otto-venti anni, così sostituendo quella appena richiamata da sei aventi). Da ciò in linea con l'orientamento maggioritario si afferma che l'aumento di pena irrogato a titolo di continuazione per i delitti di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle droghe "leggere", quando gli stessi costituiscano reatisatellite, deve essere oggetto di specifica rivalutazione proprio alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile in esito alla citata sentenza della Corte costituzionale.