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L’art. 734-bis c.p. prevede un illecito di pericolo posto a tutela della riservatezza delle persone offese da atti di violenza sessuale. La condotta di divulgazione, consistente nel portare a conoscenza di un numero indeterminato di persone, con ogni modalità, le generalità o l’immagine delle vittime di quegli specifici reati, è vietata perché potrebbe essere fonte di pericolo per la parte offesa di essere riconosciuta in quanto tale rispetto a reati che finiscono, nel comune sentire collettivo, per essere in qualche modo infamanti anche per chi li subisce. La tutela offerta dall'art. 734-bis c.p. copre tutti i casi in cui, non solo attraverso il volto, ma in qualunque altro modo (da un profilo, da un'immagine dal di dietro, da un vestito indossato) si possa risalire alla persona offesa dei reati indicati dalla norma. Non può esserci spazio alcuno per la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca. Qui non si tratta, come avviene per la diffamazione, di trovare un punto di equilibrio per bilanciare il generale diritto alla tutela della propria reputazione e quello della collettività ad essere informata. Il bilanciamento tra gli interessi in gioco l'ha già fatto il legislatore.