Uno stesso fatto può essere alternativamente inquadrato sub artt. 517 c.p., 4, co. 49, l. 350/2003, 16, co. 4, l. 166/2009 senza violare il principio di correlazione fra accusa e sentenza.
Anche l’uso di contrassegni denotativi di italianità ex se veridici e meno impegnativi di quelli esemplificativamente catalogati dalla disposizione incriminatrice ex art. 16, co. 4, l. 166/2009 (cd. full made in Italy) può suscitare la fallace convinzione che un prodotto sia stato «interamente realizzato in Italia», con conseguente integrazione del predetto illecito là dove la merce sia stata confezionata altrove.
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