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Il Tribunale di Torino ha stabilito che al fine di verificare l’eventuale superamento delle soglie limite di interesse oltre il quale si sfocia nell’usura, vanno computati gli interessi a qualunque titolo convenuti, e quindi anche quelli moratori.
In questo modo, la decisione si posiziona sulla stessa linea dell'orientamento della giurisprudenza maggioritaria che non ha mai autorizzato la sommatoria degli interessi di mora a quelli corrispettivi, ma ha semplicemente sommato il tasso degli interessi corrispettivi con la maggiorazione (cosiddetto spread) prevista per calcolare i tassi moratori.