Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Valutazione dei fatti/Merito e legittimità - Cass., Sez. V, 17 ottobre 2014 (ud. 16 maggio 2014), Fezza

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Nel giudizio di legittimità è preclusa alla Corte di cassazione la rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, così come l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito, e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato dal punto di vista logico il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.


Pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio.