La Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto la violazione dell’art. 2 C.e.d.u. da parte della Repubblica di Moldavia per il decesso di un uomo, rispettivamente figlio e marito dei ricorrenti, la cui morte è stata causata da un uso non necessario della forza pubblica, cui sono seguite indagini non efficaci da parte delle Autorità per individuare i responsabili del reato.
In particolare, il 7 aprile 2009 la vittima si trovava nella piazza centrale di Chișinău, per protestare pacificamente insieme ad altri contro il risultato delle elezioni politiche svoltesi, quando diverse forze di polizia e forze speciali hanno circondato i circa cinquanta manifestanti e ordinato loro di sdraiarsi a terra, dopodiché hanno iniziato a colpirli (§ 10). Il corpo della vittima è stato ritrovato solo qualche giorno dopo nel bagagliaio di un’autovettura che dei testimoni dicono avesse la targa del Ministero dell’Interno. In seguito al ritrovamento, una prima indagine ufficiale aveva individuato la causa della morte nell’ingestione di una sostanza tossica, ipotesi smentita da un successivo esame forense che, al contrario, collegava la causa del decesso ad una insufficienza cardiovascolare dovuta all'applicazione di forza sulle aree riflessogene della gola (§ 13).
I ricorrenti hanno evidenziato che le circostanze indicassero in modo evidente che il loro parente fosse deceduto a causa della violenta repressione delle manifestazioni contro le elezioni, e che quindi vi fosse stata violazione dell’art. 2 C.e.d.u. per violazione del diritto alla vita; hanno inoltre chiesto la condanna dello Stato moldavo per non aver mai aperto un’indagine volta ad individuare i responsabili dell’aggressione (§ 38 ss.). I ricorrenti, ad esempio, indicavano l’esistenza di videoriprese degli eventi in cui apparivano degli agenti con il volto coperto che aggredivano i manifestanti. Elementi di indagine, questi, mai presi seriamente in considerazione dalle Autorità, le quali non si sono mai attivate per identificare gli agenti di polizia coinvolti nei fatti.
Ripercorrendo i suoi precedenti, la Corte europea ha ricordato che gli ufficiali di polizia possono essere autorizzati all’uso della forza in determinate circostanze, ma che l'articolo 2 C.e.d.u., in ogni caso, non concede “carta bianca”. Invero - hanno sottolineato i Giudici europei - l'azione non regolamentata e arbitraria degli agenti statali è incompatibile con un effettivo rispetto dei diritti umani (§ 44).
La Corte di Strasburgo ha ritenuto che nel caso di specie non si siano verificate circostanze tali da giustificare un intervento violento da parte delle forze dell’ordine. Infatti, il ricorrente ha subito adempiuto l’ordine di sdraiarsi a terra impartito dalle forze dell’ordine, così come i manifestanti che erano con lui. Non ha quindi esercitato alcuna resistenza, né si è mostrato violento. Ciononostante è stato ripetutamente colpito dagli agenti. La Corte ha concluso nel senso che l'uso della forza contro di lui era del tutto immotivato e non richiesto dalle circostanze (§ 50). Pertanto, poiché le conclusioni degli esperti hanno mostrato un diretto legame tra la forza applicata alla vittima e la sua morte […] la Corte ha rilevato una violazione dell’art. 2 C.e.d.u. nella sua parte di diritto sostanziale (§ 51).
Inoltre, i giudizi sovranazionali hanno ritenuto che le indagini condotte per individuare i responsabili della morte della vittima siano state inefficaci. Infatti, come lamentato dai ricorrenti, le Autorità non hanno mai preso in seria considerazione le registrazioni video degli eventi, né si sono attivate concretamente per conoscere l’identità degli agenti incappucciati che apparivano nelle riprese. Quindi, nell'affrontare il caso in generale, non hanno garantito un'indagine efficace su tutti gli aspetti della morte della vittima. Di conseguenza vi è stata un'ulteriore violazione dell'art. 2 C.e.d.u. nella sua parte processuale (§ 57).
Sulla scorta di queste argomentazioni, la Corte ha condannato la Repubblica di Moldavia al pagamento della cifra di euro 50.000 a titolo di danno non patrimoniale.
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