La Corte europea dei diritti dell’uomo non ha riscontrato la violazione da parte della
Francia dell’art. 6 §§ 1, 3 lett. b) e d) C.e.d.u. nella decisione dell’autorità giudiziaria interna di
rinunciare all’escussione di alcuni testimoni a carico che non si sono presentati all’udienza per
l’escussione ritenendo che l’equità complessiva del procedimento risulta compensata da altri
elementi.
La Corte europea dei diritti dell’uomo non ha ritenuto violato l’art. art. 6 §§ 1 e 3 lett. b) e d)
C.e.d.u. da parte delle autorità francesi. Il ricorrente, ex ministro della difesa francese, era stato
sottoposto a processo e condannato per reati di frode legati al finanziamento illecito di partiti
politici e al riciclaggio di denaro.
In primo luogo, le censure mosse dal ricorrente si sono concentrate sul ritardo dell’avviso allo
stesso del diritto al silenzio e a non autoincriminarsi, asserendo di averne ricevuto comunicazione
soltanto in uno stadio avanzato del processo a suo carico.
Tuttavia, risulta che il ricorrente era stato informato del suo diritto a rimanere in silenzio fin
dall’inizio dell’interrogatorio cui era stato sottoposto durante le indagini (§ 31) e successivamente
durante un’udienza del processo (§ 99). Infatti, il ricorrente aveva espressamente esercitato il suo
diritto al silenzio dichiarando sia oralmente sia mediante l’invio di una lettera alla commissione di
inchiesta di volersi avvalere della facoltà di non rispondere (§§ 37-50).
Una seconda doglianza riguardava la decisione dell’autorità giudiziaria interna di proseguire il
giudizio senza ascoltare quattro testimoni dell’accusa. Tra questi ultimi, alcuni si erano rifiutati di
comparire in udienza per l’esame testimoniale adducendo ragioni di salute, mentre uno dei quattro
aveva giustificato il rifiuto a sottoporsi all’escussione con il diritto a non autoincriminarsi poiché
coimputato nel medesimo procedimento penale. Vista l’assenza di opposizione delle parti, l’organo
giudicante aveva disposto la lettura delle dichiarazioni che i quattro testimoni del pubblico
ministero avevano reso in sede di indagini (§ 46).
Sul punto il giudice sovranazionale ha innanzitutto osservato che era stato aperto il contraddittorio
tra le parti, le quali però non avevano sollevato eccezioni. Inoltre, le giustificazioni di due dei
testimoni citati erano da ritenersi, ad opinione della Corte europea, ragionevoli in quanto uno dei
testi era effettivamente coimputato per i medesimi reati e un altro era ricoverato presso un ospedale
per motivi di salute (§ 110).
Più nel dettaglio, la Corte sovranazionale ha evidenziato che se, da un lato, due delle testimonianze
erano rilevanti ai fini dell’affermazione della penale responsabilità del ricorrente (§ 111), dall’altro,
queste affermazioni sono state utilizzate assieme ad altri mezzi di prova, soprattutto documentali, e
ad altre fonti testimoniali.
Inoltre, i giudici di Strasburgo hanno posto l’accento anche su altri elementi al fine di valutare
l’equità complessiva del procedimento. In particolare, il ricorrente ha avuto la possibilità di essere
ascoltato e smentire le testimonianze presentate a suo carico dall’accusa e, come già messo in
evidenza, non ha contestato la mancata comparizione dei testi durante il procedimento di primo
grado (§ 112).
Alla luce di queste considerazioni, la Corte europea ha ritenuto che il processo sia stato trattato nel
rispetto delle esigenze fissate dall’art. 6 §§ 1, 3 lett. b) e d) C.e.d.u. (§ 128).
Contenuti correlati
- Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse Lanzarote
- Proposta di Direttiva U.E. (COM)2012, 12.3.2012
- Proposta di Direttiva U.E. sul diritto dell'arrestato ad un avvocato e a comunicare con familiari/datore di lavore
- Direttiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 22.05.2011