Violazione Art. 6 § 1 C.e.d.u. – Equità processuale – Rifiuto di convocare un’udienza orale – Necessità di un’adeguata motivazione (Corte EDU, Sez. II, 12 dicembre 2023, Deliktaş c. Turchia, 25852/18).

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha riscontrato la violazione dell’art. 6 C.e.d.u. da parte della Turchia per avere una Corte d’appello regionale rifiutato di instaurare un’udienza orale senza fornire alcuna motivazione.

Il ricorrente è un dipendente pubblico turco che ha fatto ricorso a Strasburgo lamentando che, nell’ambito del procedimento penale a suo carico per il reato di corruzione, non era stato rispettato il canone di equità processuale tutelato dall’art. 6 C.e.d.u.
Condannato dal tribunale di primo grado, il ricorrente ha fatto ricorso in appello, fase in cui la violazione dell’equità processuale si sarebbe sostanziata in un rifiuto della Corte d’appello procedente di tenere un’udienza orale senza fornire alcuna motivazione a riguardo.
La Corte e.d.u. ha accolto il ricorso.
I giudici di Strasburgo hanno ricordato che secondo una giurisprudenza costante della Corte europea, l'udienza orale e pubblica costituisce un principio fondamentale sancito dall'articolo 6 § 1 C.e.d.u. Questo principio è particolarmente importante nel contesto penale, dove generalmente deve esistere in primo grado un tribunale che soddisfi pienamente i requisiti dell'articolo 6 C.e.d.u. Nell’ambito di un processo penale, infatti, il ricorrente ha il diritto di far “ascoltare” il suo caso, con la possibilità, tra l’altro, di dare prove a propria difesa, ascoltare le prove a carico ed esaminare e controinterrogare i testimoni (§ 40).
È stato poi precisato come l’obbligo di tenere un’udienza pubblica non sia assoluto. Potrebbero infatti esserci procedimenti in cui un'udienza orale non sia necessaria: ad esempio, laddove non vi siano questioni di credibilità o fatti contestati che richiedano un'udienza e i tribunali possano decidere in modo equo e ragionevole il caso sulla base delle dichiarazioni delle parti o di altro materiale scritto (§ 41).
Occorre poi considerare che qualora si sia tenuta un'udienza pubblica in primo grado, l'assenza di tale udienza può essere giustificata in fase di appello dalle particolarità del procedimento in questione, tenuto conto della natura del sistema di ricorso interno, della portata dell'appello, dei poteri del tribunale e del modo in cui gli interessi del ricorrente sono stati effettivamente presentati e tutelati dinanzi alla Corte d’appello, in particolare alla luce della natura delle questioni che essa doveva decidere (§ 42).
Ad esempio, i procedimenti che riguardano solo questioni di diritto, e non questioni di fatto, possono soddisfare i requisiti dell'articolo 6 C.e.d.u. anche se al ricorrente non è stata data la possibilità di essere ascoltato personalmente a condizione che sia stato ascoltato da un tribunale di primo grado.
Se questo è il quadro generale di riferimento, la Corte europea ha però altresì ricordato che quando una Corte d’appello è chiamata ad esaminare un caso in fatto e in diritto e ad effettuare una valutazione completa della questione della colpevolezza o dell'innocenza del ricorrente, essa non può, per le esigenze di un processo equo, determinare adeguatamente tali questioni senza una valutazione diretta delle prove fornite di persona dall'imputato che sostiene di non aver commesso il reato (§ 44).
E, nel caso di specie – ha osservato la Corte europea – era pacifico che la Corte d'appello regionale turca fosse chiamata ad esaminare il caso del ricorrente sia in fatto che in diritto e che era tenuta ad effettuare una valutazione completa della questione della colpevolezza o dell'innocenza del ricorrente quando ha esaminato la sentenza del tribunale di prima istanza, che ha poi confermato. Inoltre, le questioni che la Corte d'appello regionale turca è stata chiamata ad esaminare non erano tali da escludere fin dall'inizio la necessità di tenere un'udienza volendo dare attuazione a quanto altre volte rilevato dalla giurisprudenza della Corte sovranazionale in materia. Invero, la condanna del ricorrente si era basata principalmente su dichiarazioni e su prove per sentito dire; il ricorrente aveva costantemente negato di aver commesso il reato di cui era stato dichiarato colpevole; la condanna del ricorrente ha comportato per lui gravi conseguenze, tra cui una pena detentiva e il suo licenziamento dal pubblico servizio (§ 50).
Pertanto, poiché la Corte d'appello regionale turca non ha fornito alcuna motivazione reale al rifiuto di effettuare un’udienza orale, la Corte europea non può valutare se esistessero nel caso di specie circostanze eccezionali in grado di consentire al giudice d’appello di rinunciare ad un'udienza.
Sulla base di queste considerazioni, la Corte e.d.u. ha concluso che c’è stata una violazione dell’articolo 6 § 1 C.e.d.u. a causa della mancata risposta della Corte d’appello regionale alla richiesta di udienza del ricorrente.
I giudici di Strasburgo hanno inoltre ritenuto che, nelle circostanze del caso di specie, la constatazione di una violazione costituisca di per sé un'equa soddisfazione sufficiente per qualsiasi danno morale subito dal ricorrente e che, nonostante tale conclusione, la forma di riparazione più appropriata sarebbe un nuovo processo in conformità con i requisiti dell’art. 6 C.e.d.u. qualora il ricorrente lo richieda.