Violazione art. 6 § 1 C.e.d.u. – Equità processuale – Rinvio pregiudiziale CGUE – Rifiuto ingiustificato (Corte EDU, Sez. III, 14 marzo 2023, Georgiou c. Grecia, n. 57378/18).

Pubblicato il 18 marzo 2023

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto violato l’art. 6 C.e.d.u. da parte della Grecia per avere la Corte di cassazione interna ingiustificatamente rigettato la domanda di rinvio pregiudiziale alla CGUE presentata dal ricorrente. Tale rifiuto ha integrato una violazione del canone di equità processuale.

Il caso ha ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) presentata dal ricorrente nell'ambito di un procedimento penale a suo carico e la presunta mancanza di motivazione dalla Corte di cassazione nel tacito rigetto di tale richiesta. La Corte EDU, dopo aver chiarito di dover interpretare il caso sottoposto alla sua attenzione in base ai principi C.E.D.U. e della Convenzione di Lanzarote (§ 55), ha ritenuto fondate le doglianze della ricorrente.
Nel dettaglio, il ricorrente ha ricoperto l’incarico di presidente dell'Autorità statistica ellenica dal 2 agosto 2010 al 2 agosto 2015. In una data imprecisata, è stato avviato un procedimento penale contro di lui per violazione dei doveri previsti dal codice etico professionale. Nell’ambito del suddetto procedimento, l’indagato ha chiesto ai giudici di effettuare un rinvio pregiudiziale alla CGUE affinché quest’ultima chiarisse taluni principi del richiamato codice etico. A seguito del rifiuto della Corte di cassazione, il ricorrente si è rivolto alla Corte di Strasburgo.
Adita su tale questione, la Corte EDU ha stabilito che l'articolo 6 § 1 C.e.d.u. impone ai giudici interni l'obbligo di motivare, alla luce della legge applicabile, le decisioni con cui essi rifiutano di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia europea.
I giudici europei hanno ricordato che, nel contesto specifico dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), i tribunali nazionali, avverso le cui decisioni non è possibile effettuare ricorso giurisdizionale ai sensi del diritto interno, sono tenuti a giustificare il rifiuto di sottoporre una questione al giudice della CGUE per una pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione del diritto dell'Unione alla luce delle eccezioni previste dalla giurisprudenza della CGUE. In particolare, essi devono indicare i motivi per cui ritengono che la questione non sia pertinente, o che la disposizione di diritto dell'Unione sia già stata interpretata dalla CGUE, o ancora che la corretta applicazione del diritto dell'Unione sia così evidente da non lasciare spazio per ragionevole dubbio (§ 23).
Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto alla Corte di cassazione di adire la CGUE affinché si pronunciasse in via pregiudiziale sul vero intento del principio 1.4 del Codice di condotta delle statistiche europee. La decisione della Corte di cassazione non era soggetta ad alcun ricorso nell’ambito del diritto interno, cosicché tale Corte era tenuta a motivare il suo rifiuto di adire la CGUE in via pregiudiziale (§ 24).
Malgrado ciò – ha rilevato la Corte EDU – la sentenza della Corte di cassazione del 7 giugno 2018 non contiene né un riferimento alla domanda presentata dal ricorrente, né alcun motivo per il quale si è ritenuto che la questione dal ricorrente sollevata non meritasse il rinvio alla CGUE (§ 25).
Sulla base di queste premesse, la Corte EDU ha rilevato una violazione dell'art. 6 § 1 C.e.d.u. (§ 26), affermando, inoltre, che l'adozione di misure da parte dello Stato convenuto volte a garantire la riapertura del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, se richiesto, costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei diritti del ricorrente.