Pubblicato il 25 luglio 2022
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato la Russia per violazione dell’art. 7 C.e.d.u. in quanto le autorità russe sono venute meno all’obbligo di non punire condotte penali commesse prima dell’entrata in vigore della norma incriminatrice.
Nella fattispecie le autorità russe hanno dato applicazione retroattiva della legge penale incriminatrice condannando il ricorrente anche per condotte precedenti all’entrata in vigore delle norme che puniscono la condotta addebitatigli, consistente nell’aver falsamente affermato in una domanda di registrazione della residenza che dei cittadini non russi vivevano nel proprio appartamento su base temporanea o permanente mentre, in realtà, vivevano effettivamente altrove. Infatti, dato che l’art. 7 C.e.d.u. vieta incondizionatamente l’applicazione retroattiva del diritto penale, in ossequio al principio di irretroattività, non è corrispondente alle norme della Convenzione europea l’applicazione ad atti commessi prima dell’entrata in vigore della norma penale (§ 28).
Di conseguenza, la Corte EDU ha ritenuto rilevante il dover esaminare se gli atti del ricorrente, al momento in cui erano stati commessi, e cioè prima dell’entrata in vigore delle fattispecie incriminatrici contestate al ricorrente, costituissero o meno reato, sotto un diverso nomen iuris, definito con sufficiente prevedibilità dal diritto interno (§ 29).
Dato che non è stata riscontrata altra norma riconducibile alle condotte contestate al ricorrente (§ 34) e atteso che le autorità erano a conoscenza delle condotte del ricorrente da tempo ben risalente rispetto all’entrata in vigore delle norme che prevedono tali condotte quale reato (§ 33), mentre il procedimento penale ha preso avvio successivamente a tale entrata in vigore, la Corte EDU ha ritenuto che sia stato violato l’art. 7 C.e.d.u. per applicazione retroattiva del diritto penale (§ 34).
Lo Stato russo è stato condannato al pagamento della cifra di euro 6.000 nei riguardi dei ricorrenti a titolo di equa soddisfazione per il danno morale subito.
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