Violazione art. 8 C.e.d.u. – Obblighi positivi – Vita privata – Mancato agire con ragionevole diligenza nei confronti del minore dichiarato richiedente asilo non accompagnato. Violazione art. 3 (sostanziale) – Trattamento inumano e degradante – Inserimento del minore in un centro di accoglienza per adulti in condizioni inadeguate per più di quattro mesi. Violazione art. 13 (+ art. 3 e art. 8) – Nessun rimedio effettivo (Corte EDU, Sez. I, 21 luglio 2022, Darboe e Camara c. Italia, n. 5797/17).

Pubblicato il 25 luglio 2022

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 C.e.d.u. non avendo le autorità interne agito con ragionevole diligenza e non avendo rispettato il loro obbligo positivo di garantire il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata, per esser stato il minore richiedente asilo sottoposto a procedura di accertamento dell’età non conforme alla sua condizione di minore. In particolare, le autorità italiane non hanno applicato il principio della presunzione di minore età, che la Corte europea ritiene elemento di tutela inerente al diritto al rispetto della vita privata dello straniero non accompagnato che si dichiara minorenne.
La Corte EDU ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 3 C.e.d.u. per esser stato trattenuto il minore per più di quattro mesi in un centro di accoglienza per adulti inadatto alla sua condizione di minore a causa del sovraffollamento e dell’assenza di alcuni servizi essenziali quali il riscaldamento, l’acqua calda e la mancanza di accesso alle cure mediche.
La Corte EDU ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 13 C.e.d.u. per non aver lo Stato italiano offerto al ricorrente nessun rimedio specifico, ai sensi del diritto interno, con cui potesse dolersi delle condizioni di accoglienza.