Violazione art. 8 C.e.d.u. – Vita familiare – Corrispondenza – Ai detenuti è stato negato il permesso di ricevere visite dai loro figli in età scolare e di effettuare telefonate nei fine settimana – Mancato svolgimento da parte dei tribunali nazionali di una valutazione della proporzionalità conforme alla Convenzione - Interferenze arbitrarie (Corte EDU, Sez. II, 6 dicembre 2022, Subaşi e altri c. Turchia, n. 3468/20 e altri).

Pubblicato il 10 dicembre 2022

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha riscontrato la violazione dell’art. 8 C.e.d.u. da parte della Turchia per mancato rispetto della vita familiare per aver le autorità interne non consentito ai ricorrenti di vedere settimanalmente i propri figli in età scolare per periodi prolungati di tempo, considerandolo uno svantaggio non “insignificante”.
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha riscontrato altresì la violazione dell’art. 8 C.e.d.u. da parte della Turchia per aver le autorità interne imposto ai detenuti limitazioni ai contatti telefonici con i loro figli durante i fine settimana.


I ricorrenti lamentavano la violazione dell’art. 8 C.E.D.U. a causa del rifiuto delle autorità nazionali di concedere loro, detenuti al momento dei fatti, il permesso di ricevere visite dai propri figli in età scolare durante i fine settimana. Alcuni i ricorsi riguardano anche la decisione delle autorità di vietare le telefonate durante i fine settimana.
Con riguardo al primo profilo, la Corte EDU ricorda come la persona detenuta perde il diritto alla libertà, ma continua a godere di tutti gli altri diritti fondamentali, compreso il diritto al rispetto della vita familiare, in modo che qualsiasi limitazione di tali diritti deve essere giustificata caso per caso. Inoltre, sebbene la detenzione implichi limitazioni intrinseche alla vita familiare del detenuto e in una certa misura il controllo dei contatti del detenuto con il mondo esterno, è essenziale che le autorità consentano o aiutino il soggetto a mantenere i contatti con la sua famiglia più stretta (si veda Khoroshenko c. Russia [GC], n. 41418/04, §§ 116-17, CEDU 2015) (§ 77).
La Corte di Strasburgo conclude ritenendo che il quadro giuridico interno come applicato nel caso di specie non ha fornito ai ricorrenti sufficiente protezione contro l'interferenza arbitraria nel loro diritto al rispetto della famiglia, richiesto dalla Convenzione. Rileva pertanto che vi è stata violazione dell'articolo 8 C.E.D.U.
Quanto all’altro profilo concernente le limitazioni alle telefonate subite dai ricorrenti, il giudice di Strasburgo ribadisce che l’art. 8 C.E.D.U. non può essere interpretato nel senso di garantire ai detenuti il diritto a effettuare chiamate telefoniche (si veda A.B. c. Paesi Bassi, no. 37328/97, § 92, 29 gennaio 2002; Davison c. Regno Unito (dec.), no. 52990/08, 2 marzo 2010; Nusret Kaya e altri, sopra citata, § 36; e Lebois c. Bulgaria, n. 67482/14, § 61, 19 ottobre 2017). Dove però il diritto interno consente ai detenuti di condurre conversazioni telefoniche con i loro parenti, qualsiasi restrizione loro imposta può essere considerata un’ingerenza con l’esercizio del diritto del detenuto al rispetto dei suoi diritti garantito dall’art. 8 della Convenzione, e quindi deve soddisfare i requisiti del secondo comma di tale norma (si veda Nusret Kaya e altri, §§ 36-37, e Lebois, § 62, entrambi sopra citati) (§ 100).
La Corte rileva che anche se l’art. 8 C.E.D.U. non può essere interpretato come fonte per imporre un obbligo generale di garantire l’accesso dei detenuti ai telefoni, poiché secondo la legge turca i ricorrenti avevano il diritto di effettuare telefonate, eventuali limitazioni all’uso di tale diritto nei fine settimana per le chiamate con il loro i bambini devono essere visti come un’ingerenza nella loro “vita privata e familiare” e “corrispondenza” (v., mutatis mutandis, Lebois, cit., § 64, e Ciupercescu c. Romania (n. 3), nn. 41995/14 e 50276/15, §§ 107-08, 7 gennaio 2020) (§ 105).
Per conformarsi all’articolo 8 C.E.D.U., tale interferenza deve essere “in conformità con la legge”, e dunque perseguire una o più delle legittime finalità di cui al secondo paragrafo della norma convenzionale, ed essere “necessario in una società democratica” per raggiungere tali obiettivi (§ 106).
Il giudice sovranazionale rileva che nell’ordinamento interno della Turchia vi sono delle norme in punto di restrizioni a visite per i detenuti nel fine settimana, ma che nella fattispecie i divieti posti dall’amministrazione penitenziaria di vietare le telefonate nei fine settimana erano stati formulati in termini molto generali, senza alcuna valutazione concreta dei bisogni dei detenuti o la considerazione degli obblighi positivi dello Stato nel facilitare il contatto dei detenuti con i loro figli. Pertanto, ha ritenuto sussistere la violazione dell’art. 8 C.E.D.U.