Violazione dei diritti fondamentali dei detenuti - Uff. Sorv. Alessandria, (decr.) 31 ottobre 2014, O. L.

1042114505_tribunale_alessandria.jpg

Fonte immagine: www.alessandrianews.it


Ad eccezione dei casi tassativamente indicati dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 2 d.l. 26 giugno 2014 n. 92, i rimedi risarcitori previsti dall’art. 35-ter l. 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario), introdotti dall’art. 1 d.l. 92 del 2014, trovano applicazione esclusivamente con riguardo a pregiudizi prodottisi successivamente al 28 giugno 2014 (data dell’entrata in vigore del d.l. 92 del 2014), attesa la non retroattività della norma.


I rimedi risarcitori previsti dall’art. 35‐ter, co. 1 e 2, legge n. 354 del 1975, possono essere azionati presso il giudice di sorveglianza solo in presenza di due presupposti tassativi, costituiti dallo stato detentivo in carcere dell’istante e dall’attualità del pregiudizio dedotto. Negli altri casi, invece, essi vanno azionati innanzi al giudice civile.