La Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto la violazione degli artt. 8 e 6 § 1 C.e.d.u. con riferimento agli obblighi positivi che gravano sullo Stato ai fini della predisposizione di idonee misure di protezione volte a fronteggiare il cambiamento climatico ed alla mancanza di strumenti di accesso alla giustizia interna.
Il caso ha avuto origine da un ricorso (n. 53600/20) contro la Confederazione Svizzera presentato alla Corte EDU ai sensi dell’articolo 34 C.e.d.u. per la protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali da un’associazione registrata secondo la legge svizzera, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz, e da quattro cittadini svizzeri, tutti membri di tale associazione. I richiedenti lamentavano, in particolare, varie omissioni delle autorità svizzere nell’ambito della mitigazione dei cambiamenti climatici. Ciò in base agli artt. 2, 6, 8 e 13 C.e.d.u.
La Corte EDU riconoscendo lo status di vittime alle associazioni e la loro legittimazione nel procedimento instaurato, esclude, all’unanimità, che sia necessario esaminare l’applicabilità dell’articolo 2 C.e.d.u.; conclude, con sedici voti a uno, che c’è stata una violazione dell’articolo 8 C.e.d.u.; e, con sedici voti a uno, che l’articolo 6 § 1 C.e.d.u. si applica alla denuncia mossa dall’associazione dei richiedenti; e conclude, all’unanimità, che c’è stata una violazione dell’articolo 6 § 1 C.e.d.u.
In particolare, con riferimento all’art. 8 C.e.d.u. i ricorrenti hanno sostenuto che la grave minaccia alla loro salute, al loro benessere e alla qualità della vita rappresentata dai pericolosi cambiamenti climatici fosse sufficiente a innescare obblighi positivi ai sensi della norma menzionata, anche qualora il loro stato di salute non fosse peggiorato o non fosse stato seriamente messo in pericolo. Secondo i richiedenti, invero, l’art. 8 C.e.d.u. include il loro diritto all’autonomia personale e a invecchiare con dignità.
La Corte europea ha ritenuto opportuno esaminare la lamentela dell’associazione dei richiedenti soltanto sotto l’aspetto dell’art. 8 C.e.d.u. Il giudice sovranazionale, nell’analisi della sua giurisprudenza ha comunque tenuto conto dei principi sviluppati anche in base all’art. 2 C.e.d.u., che in larga misura sono simili a quelli dell’articolo 8 C.e.d.u. (vedi § 292), e che, quando valutati insieme, forniscono una base utile per definire l’approccio complessivo da applicare nel contesto dei cambiamenti climatici.
Il rispetto effettivo dei diritti tutelati dall’art. 8 C.e.d.u. richiede che ciascuno Stato contraente adotti misure per la riduzione sostanziale e progressiva dei rispettivi livelli di emissioni di gas serra, con l’obiettivo di raggiungere la neutralità netta entro, in linea di principio, i prossimi tre decenni. In questo contesto, affinché le misure siano efficaci, è compito delle autorità pubbliche agire tempestivamente, in modo appropriato e coerente (vedi Georgel and Georgeta Stoicescu c. Romania, n. 9718/03, § 59, 26 luglio 2011) (§ 548).
In conclusione, la Corte EDU ha evidenziato lacune critiche nel processo delle autorità svizzere per mettere in atto il quadro regolamentare nazionale pertinente di tutela degli interessi da tutelare, compresa la mancata quantificazione, tramite un bilancio del carbonio o altro mezzo, dei limiti nazionali sulle emissioni di gas serra. Inoltre, i giudici sovranazionali hanno rilevato che, come riconosciuto dalle autorità competenti, lo Stato in passato non ha rispettato i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra (vedi i §§ 558-559). Non agendo tempestivamente e in modo appropriato e coerente riguardo alla formulazione, allo sviluppo e all’attuazione del quadro legislativo e amministrativo, lo Stato convenuto ha superato il suo margine di apprezzamento e non ha adempiuto ai suoi obblighi positivi nel contesto attuale.
Con riferimento all’art. 6 § 1 C.e.d.u. i ricorrenti hanno lamentato di non aver avuto accesso a un tribunale, così profilandosi una omissione da parte dello Stato nel prendere le necessarie misure per affrontare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici.
All’esito dell’esame della questione proposta dai ricorrenti, la Corte EDU ha dichiarato la violazione degli artt. 8 e 6 § 1 C.e.d.u. e condannato lo Stato convenuto a pagare all’associazione dei richiedenti, entro tre mesi, 80.000 euro (ottantamila euro), più eventuali oneri per spese processuali e tasse.
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