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Ai fini della perseguibilità a querela dei delitti di violenza sessuale, la connessione con reato procedibile d’ufficio cui si riferisce l’art. 609-septies, co 4, n. 4, c.p., viene meno allorquando si pervenga alla conclusione dell’insussistenza del fatto del reato procedibile d’ufficio. (In motivazione il Tribunale di Taranto, ritenuto assorbito il delitto estorsione di cui all’art. 629 c.p. contestato dal p.m. in quello di violenza sessuale, ha escluso la procedibilità d’ufficio in quanto una diversa conclusione avrebbe determinato un aggiramento dei limiti normativi esistenti).