Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Calamità naturali – Organizzazione di Protezione civile – Colpa e prevedibilità (artt. 43, 449, 589, 590 c.p.) – Cass., Sez. VI, 11 marzo 2025 (ud. 3 dicembre 2024), n. 9906, con nota di D. Castronuovo

In tema di responsabilità colposa, gli eventi “imprevisti” a realizzazione istantanea od immediata, non essendo preceduti da segnali - diversamente dagli eventi classificati “con preavviso” nel sistema della protezione civile - possono essere prevenuti o attenuati solo con l’adozione di cautele da assumere anche con largo anticipo, sicché queste assumono rilievo ai fini del giudizio sulla responsabilità per colpa. (Fattispecie relativa a morte e lesioni in danno di ospiti e dipendenti di un albergo, determinate dall’abbattimento di una valanga sulla struttura, in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva escluso la responsabilità dei funzionari del Servizio di prevenzione della Regione per non aver redatto la carta di localizzazione del pericolo di valanghe). Nell’individuare le posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse, il giudice deve muovere dall’attribuzione normativa dei ruoli e ricostruire la catena dei comandi e dei controlli, decodificando i reali assetti di potere decisionale, anche alla luce della necessità che le strutture organizzative realizzino al proprio interno interazioni operative. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, la individuazione delle posizioni di garanzia sulla base del dato legislativo non delimitasse in modo stringente l'area di rilevanza penale, in essa non potendo esaurirsi il giudizio di responsabilità per colpa della morte e delle lesioni dei dipendenti ed ospiti di una struttura alberghiera, determinate dall’abbattimento di una valanga).
In tema di colpa generica, il giudizio di prevedibilità, da formulare con valutazione “ex ante”, non consiste nelle possibilità di predizione di un tipo di evento che, verificatisi in passato, è suscettibile di replicarsi naturalisticamente, ma postula che quell’evento abbia una probabilità statisticamente rilevante di verificarsi, a tal fine essendo imprescindibile il riferimento alle conoscenze scientifiche nei domini di volta in volta implicati.
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