Corrispondenza detenuti – Corte d'ass. d'app. Reggio Calabria, Sez. II, (ord.) 8 febbraio 2016 (ud. 18 gennaio 2016), Costa

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La Corte di Assise d’Appello di Reggio Calabria ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 266 c.p.p., nella parte in cui non consente l’intercettazione di corrispondenza postale che non interrompa il corso della spedizione, nonché degli artt. 18 (nella versione antecedente alla riforma di cui alla l. n. 95 del 2004) e 18-ter, l. 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non facciano salve le ipotesi previste dall’art. 266 c.p.p., per come modificato dalla Corte costituzionale.


La decisione qui in evidenza richiama, innanzitutto, la statuizione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, secondo cui la disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni di cui agli artt. 266 e ss. c.p.p. non è applicabile in via analogica alla corrispondenza, dovendosi per la sottoposizione a controllo e la utilizzazione probatoria del contenuto epistolare seguire le forme del sequestro di corrispondenza di cui agli artt. 254 e 353 c.p.p., e, trattandosi di corrispondenza di detenuti, anche le particolari formalità stabilite dall’art. 18-ter ord. penit. (Cass., Sez. un., 19 aprile 2012, n. 28997, Pasqua). Conseguentemente a tale pronuncia, doveva ritenersi inutilizzabile nel processo penale a carico di C., a norma dell’art. 191 c.p.p., tutta la documentazione consistente nella corrispondenza illegittimamente intercettata per mezzo di un’attività di copiatura eseguita dalla polizia giudiziaria, previa autorizzazione del G.I.P. (si trattava, nel caso di specie, di missive dalle quali emergeva, peraltro, l’esistenza di un progetto criminoso volto – anche – alla consumazione di una serie di specifici delitti). Né prima né dopo le novità introdotte mediante l’art. 18-ter ord. penit. dalla l. n. 95 del 2004, poteva e può essere disposta dall’Autorità giudiziaria l’apprensione in forma occulta del contenuto della corrispondenza dei detenuti.


La risultante di questa interpretazione delle Sezioni unite condurrebbe – secondo il Giudice reggino – ad una evidente sperequazione con la disciplina prevista per le intercettazioni e comunicazioni non epistolari, nonché ad una irragionevole compromissione dell’acquisizione al procedimento di informazioni utili alle indagini e di eventuali elementi idonei a sostenere l’accusa concernente il delitto di omicidio volontario e connessi reati in materia di armi. Da qui, la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3 e 112 Cost., della norma di cui all’art. 266 c.p.p. e di quelle dell’ordinamento penitenziario regolatrici della materia oggetto di applicazione.


La Corte di Assise d’Appello di Reggio Calabria ha dunque sospeso il giudizio (di rinvio) in corso e disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.


                                                                                  A.C.