Il deposito delle copie dell’atto d’impugnazione nelle disposizioni transitorie della riforma Cartabia: cartaceo o digitale? di G. Gaeta

Con riferimento alla normativa applicabile alle copie dell’atto d’impugnazione, viene analizzato il rap-porto tra l’art. 164 disp. att. c.p.p., abrogato dalla riforma ma ancora vigente nel periodo transitorio, e l’art. 87-bis del d. lgs. n. 150 del 2022, che attribuisce all’impugnante la facoltà di depositare l’atto via “PEC”, in alternativa alla modalità tradizionale di cui all’art. 582, co. 1, c.p.p. previgente formulazione, anch’essa richiamata dalle disposizioni transitorie. Alla tesi per cui occorre in ogni caso produrre le copie cartacee, recentemente adottata da una Circolare ministeriale, si contrappongono le ragioni di effettività della difesa ed efficienza che suggeriscono un’esegesi restrittiva della disposizione attuativa.

The regulation of the notice of appeal’s copies according to the transitional arrangements of “Cartabia” reform.

The paper analyzes the rules that regulate the notice of appeal’s copies in the light of the transitional arrangements of the “Cartabia” reform. The Author supports the thesis that paper copies are not neces-sary when the notice of appeal is sent by “PEC”.