Il notaio che, nel rogitare un contratto di compravendita immobiliare, riporta una dichiarazione della
parte che sa essere falsa, perché fa riferimento ad un fatto non vero, commette un falso ideologico in atto pubblico, ex art. 479 c.p. - che nell’ultima parte punisce il pubblico ufficiale il quale «attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità» - soltanto nel caso in cui la parte ha l’obbligo giuridico di dire la verità.
The notary who “reports” in a real estate sale-purchase agreement a declaration that he knows to be false, because it refers to an untrue fact, commit an ideological forgery in a public document, pursuant to art. 479 c.p.?
The notary who, in the real estate sales contract, reports a declaration of the party that he knows to be false, because it refers to an untrue fact, commits ideological forgery in a public document pursuant to art. 479 c.p., which in the last part punishes the public official who «falsely attests to facts of which the document is intended to prove the truth», only in the case in which the party has the legal obligation to tell the truth.
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