Il Tribunale di Bari ha ritenuto di sottoporre alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: "se gli artt. 16, 18 e 20 lett. b) della Direttiva 2012/29UE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che la persona offesa debba essere sottoposta nuovamente all'audizione dinanzi al mutato giudicante quando una delle parti processuali, ai sensi dell'art. 511, co. 2, c.p.p. e 525, co. 2, c.p.p. (come costantemente interpretati dalla giurisprudenza di legittimità), neghi il consenso alla lettura dei verbali delle dichiarazioni già in precedenza rese dalla stessa persona offesa nel rispetto del contraddittorio ad un giudice diverso nello stesso processo".
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