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Le persone giuridiche e gli enti di fatto, anche se costituiti successivamente alla consumazione del reato, sono legittimati a costituirsi parte civile non solo quando il danno riguardi un bene su cui gli stessi vantino un diritto patrimoniale, ma più in generale, quando il danno coincida con la lesione di un diritto soggettivo, come avviene nel caso in cui ad essere offeso sia l’interesse perseguito da un’associazione assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza ed azione, con l’effetto che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione della personalità o identità del sodalizio. È invece da escludere la costituzione di parte civile di quegli enti che non risultino danneggiati dai reati contestati, sia per assenza dei fini costituiti dalla lotta e dalla prevenzione del fenomeno mafioso, dall’assistenza alle vittime della mafia e dal contrasto dei fenomeni di corruttela, estorsione e usura, sia per una mancata specificazione, nelle depositate richieste, dei danni derivanti dalle condotte addebitate con la sola presentazione di un quadro generico e non concreto.