Reati finanziari/Manipolazione informativa del mercato - Trib. Siena, Sez. G.i.p., 6 maggio 2014 (ud. 6 maggio 2014), M. G. ed altri, con nota di D. Falcinelli

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Il reato di manipolazione del mercato si perfeziona con la diffusione di notizie false concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario al quale le notizie decettive attengono. La consumazione si determina quindi nel momento in cui dette notizie escono dalla disponibilità dell’emittente e sono nel contempo messe a disposizione e rese conoscibili alla platea dei possibili investitori oltre che degli operatori del mercato finanziario, restando irrilevante che l’ulteriore evento naturalistico dell’effettiva alterazione del valore del titolo si verifichi o non si verifichi realmente. Ove dunque si tratti di falsi dati appostati a bilancio il reato di aggiotaggio informativo si consuma nel momento e nel luogo dell’inserimento del bilancio contenente la notizia foriera di scompenso valutativo nel sistema informativo – telematico chiamato NIS - network information system – della Borsa italiana s.p.a., sito e gestito a Milano, in quanto è così che generalmente ha luogo, come nel caso concreto, la prima diffusione in uno con la messa a disposizione e quindi con la conoscibilità del dato informativo da parte del pubblico inteso come pluralità indeterminata di destinatari della notizia medesima.