Segreto militare – Immunità NATO – Tribunale Militare di Roma, Sez. I, 6 giugno 2023 (ud. 9 marzo 2023), n. 5, con nota di M. F. Angori

Il contributo si sofferma su una recente pronuncia con cui il Tribunale militare di Roma ha condannato un militare in servizio presso la Marina militare italiana per fatti di spionaggio concernenti l’indebita divulgazione di notizie contenute in documenti recanti la qualifica di sicurezza NATO. Come noto, il peculiare regime di immunità di cui gode l’Alleanza impedisce che i documenti ad essa appartenenti vengano resi automaticamente disponibili alle parti in sede processuale, motivo per cui, nel caso di specie, la loro appartenenza e attinenza agli interessi dell’Organizzazione sono state ritenute debitamente provate soltanto sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai testimoni qualificati sentiti sul punto. La difesa, tuttavia, ritenendo che ciò pregiudicasse il diritto di difesa dell’imputato, chiedeva al Collegio di adottare le determinazioni necessarie affinché venisse esperita l’apposita procedura, prevista dallo stesso ordinamento NATO, volta ad autorizzare l’ostensione in sede processuale dei carteggi appartenenti all’Organizzazione, eccependone, in subordine, l’inutilizzabilità. Il Tribunale, pur rinvenendo in detta procedura uno strumento imprescindibile al fine di evitare lacune probatorie, ne condiziona tuttavia l’esperibilità al principio di extrema ratio, ovverosia alla circostanza per cui il contenuto dei documenti oggetto delle condotte rivelatorie non sia in altro modo provabile, nemmeno con l’ausilio di dichiarazioni testimoniali qualificate. Difatti, il ricorso alla procedura di “dequalifica” si pone, evidentemente, come eccezione all’operatività delle prescrizioni specificamente volte a garantire, tramite la previsione di un esteso regime di immunità, il corretto funzionamento di un’Organizzazione impegnata ad assicurare la pace e la cooperazione internazionale.
Il commento, dopo aver analizzato gli elementi costitutivi delle fattispecie di diritto interno poste all’attenzione dei giudici, proponendo un continuo raffronto con la corrispondente normativa internazionale, si sofferma, nella parte conclusiva, proprio sulle questioni evocate dalle eccezioni difensive, le quali ripropongono il tema, già affrontato dalla giurisprudenza sovranazionale, della conciliabilità dell’obbligo di tutelare i diritti fondamentali dell’individuo con il dovere di adempiere agli obblighi imposti dall’appartenenza ad Organizzazioni internazionali.


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