Mutilazioni genitali femminili – Reato culturalmente motivato – Responsabilità omissiva – Decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale – Principi comparatistici (Artt. 3, 32 Cost. – Artt. 438 e ss., 533, 535 c.p.p. – Artt. 40, co. 2, 163, 583 bis c.p.) – Tribunale di Pordenone, 18 marzo 2024 (ud. 19 dicembre 2023), n. 1346

Nel caso di specie sussistono tutte le condizioni richieste per poter configurare la responsabilità omissiva degli odierni imputati derivante dai loro doveri di tutela e sorveglianza nei confronti dei figli minori, in considerazione della oggettiva diffusione della pratica dell’infibulazione nella comunità di provenienza e della comune conoscenza delle insistenze dei nonni materni e del fatto che la stessa B.P. aveva subito analoga mutilazione. Ciò comporta la concreta conoscenza o conoscibilità da parte degli odierni imputati del rischio del verificarsi dell’evento e, al tempo stesso, la riconoscibilità dell’azione doverosa su di loro incombente per impedire che la figlia venisse sottoposta a infibulazione, consistente nel non lasciarla sola con i nonni materni o altre persone e nel vigilare costantemente su di lei.
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