Nel caso di specie sussistono tutte le condizioni richieste per poter configurare la responsabilità omissiva degli odierni imputati derivante dai loro doveri di tutela e sorveglianza nei confronti dei figli minori, in considerazione della oggettiva diffusione della pratica dell’infibulazione nella comunità di provenienza e della comune conoscenza delle insistenze dei nonni materni e del fatto che la stessa B.P. aveva subito analoga mutilazione. Ciò comporta la concreta conoscenza o conoscibilità da parte degli odierni imputati del rischio del verificarsi dell’evento e, al tempo stesso, la riconoscibilità dell’azione doverosa su di loro incombente per impedire che la figlia venisse sottoposta a infibulazione, consistente nel non lasciarla sola con i nonni materni o altre persone e nel vigilare costantemente su di lei.
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